Skip to main content

CAPO IV

Regolamento della punzonatura e dei tiri di prova

Art. 17

Prima dell’inizio delle prove ogni Maestro d’Arme consegna al proprio Commissario di gara la tabella con le caratteristiche rilevate delle balestre della propria squadra (allegato 4), che deve avere preliminarmente controllato essere rispondenti al regolamento di tiro. In base alla numerazione riportata in tabella, che deve essere congruente con l’ordine di tiro, il Commissario provvede a far apporre sulle balestre un marchio numerato in posizione visibile. Durante le prove i Maestri d’Arme delle altre Società hanno la possibilità di visionare le balestre e la relativa tabella di verifica e di chiedere eventuali ulteriori controlli. I Maestri delle Balestre estraggono con sorteggio tre balestre per Città, da sottoporre a verifica. Tutti i Maestri delle Balestre verificano le balestre sorteggiate, nel rispetto del regolamento F.I.B.. Qualora non risultino rispondenti, a quanto stabilito, le Balestre ed il Balestriere verranno squalificati seduta stante. Il Balestriere squalificato può essere sostituito, fermo restando gli accertamenti anche sulla balestra del sostituto, che dovrà essere conforme al regolamento F.I.B..

Art. 18

I balestrieri possono richiedere per scritto alla Federazione la marchiatura attestante una volta per tutte la rispondenza della propria balestra al presente regolamento; una apposita Commissione (Maestri d’Arme di tutte le città federate) esaminerà la balestra ed in caso di giudizio positivo, apporrà un marchio numerato ed indelebile; provvederà anche ad aggiornare il registro delle balestre così punzonate e la relativa scheda tecnica. Di ogni successiva modifica sarà ritenuto responsabile il Balestriere proprietario che se ne assume oneri e responsabilità.

Art. 19

Le verrette saranno numerate dal Maestro d’Arme della propria squadra, con lo stesso numero del marchio federale; le verrette dovranno inoltre portare il nome del proprio balestriere, pena la squalifica dello stesso.

Art. 20

I tiri di prova si effettuano su un bersaglio contenente cinque centri (allegato 5), che viene sostituito ogni cinque tiri.

Art. 21

Ogni serie di cinque tiri deve effettuarsi in un tempo massimo di dieci minuti.

Art. 22

Per i tiri di prova deve essere previsto un tempo minimo di 120 minuti.

Art. 23

Ogni Balestriere ha facoltà di punzonare due frecce.

La inosservanza del presente regolamento comporta la squalifica o le sanzioni stabilite dai Maestri d’Arme e dai Commissari. Il balestriere che dopo la visione tecnica della Commissione federale modificherà contro regolamento la propria o proprie balestre e frecce, verrà sospeso dalle competizioni nazionali per due anni.

Il presente regolamento è sempre valido per ogni gara svolta all’interno della Federazione Italiana Balestrieri (FIB).

Leave a Reply