CAPO II
Regolamento del Banco di Tiro e del Campo di Tiro
Art. 3
II banco di tiro, su cui vengono appoggiate le balestre, deve avere dimensioni e caratteristiche conformi ai disegni riportati in Allegato 1.
Art. 4
II campo di tiro (rappresentato schematicamente in Allegato 2) deve avere i seguenti requisiti:
- a) deve essere predisposto in modo che la distanza tra la parte anteriore del perno (cilindro) reggi corona della balestra, dal gancio reggi bersaglio, risulti di trentasei metri. (Distanza interna del gancio dalla superficie del tabellone deve essere di un centimetro).
- b) Nelle notturne, i banchi ed i bersagli dovranno essere illuminati come da Allegato 3.
- c) La superficie del tabellone deve essere di legno pitturato con mordente colore noce scuro.
- d) Deve essere fisicamente delimitato in modo che possano accedere all’interno solo le persone autorizzate.
Art. 5
II dislivello tra il piano dove viene appoggiato il banco di tiro e il centro del bersaglio deve risultare di 2,70 m.
Art. 6
La Società organizzatrice della competizione deve predisporre tante pedane, fisse ed indipendenti, quante sono le Società Federate partecipanti e far montare i relativi banchi di tiro, che saranno verificati dai Maestri d’Arme delle altre Società prima dell’inizio delle prove. Le dimensioni delle pedane e le distanze tra le stesse sono indicativamente rappresentate in Allegato 2. Nel caso il torneo venga effettuato in diurna, dovrà essere predisposta dalla Società organizzatrice una copertura, consona alla manifestazione, per riparare i banchi di tiro dal sole, visionata e accettata all’unanimità dai maestri d’armi.
Art. 6a
I luoghi adibiti al caricamento delle balestre devono essere opportunamente segnalati e segregati. E’ vietato caricare la balestra al di fuori di tali luoghi. E’ altresì vietato lo stazionamento/assembramento di balestrieri e l’ingresso di altre persone all’interno dei luoghi suddetti e lungo il percorso che conduce al banco di tiro. La permanenza in detti luoghi è consentita solo per il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di preparazione al tiro, caricamento e posizionamento della balestra. E’ comunque cura e responsabilità di ogni balestriere l’allontanamento di estranei dalla propria balestra durante le operazioni di caricamento. Tali luoghi adibiti al caricamento dovranno essere realizzati il più vicino possibile ai cavalletti, e collocati in modo da limitare al minimo il percorso con arco carico posizionandoli in modo da non interferire con la linea di tiro.
Art. 7
I Maestri d’Arme delle Società partecipanti alla competizione, prima dell’inizio delle prove, effettuano il sorteggio dei banchi di tiro.
Art. 8
E’ assolutamente vietato l’uso di qualsivoglia strumento di riferimento in tutta l’area riservata allo svolgimento della competizione, mediante penalizzazione di 10 punti alla squadra che trasgredisce.
Art. 9
Ogni balestriere ha l’obbligo di farsi tenere la balestra da un compagno di squadra durante la fase in cui viene posizionata la verretta sulla balestra e fino a che il balestriere non si sia seduto sul banco di tiro.
La inosservanza del presente regolamento comporta la squalifica o le sanzioni stabilite dai Maestri d’Arme e dai Commissari. Il balestriere che dopo la visione tecnica della Commissione federale modificherà contro regolamento la propria o proprie balestre e frecce, verrà sospeso dalle competizioni nazionali per due anni.
Il presente regolamento è sempre valido per ogni gara svolta all’interno della Federazione Italiana Balestrieri (FIB).